Quali competenze inderogabili ha l’assemblea di una associazione? E quali sono le modalità di partecipazione?
Le COMPETENZE INDEROGABILI nelle associazioni (riconosciute e non riconosciute) dell’assemblea sono (art. 25, co. 1-2 Cts):
- nomina e revoca dei componenti degli organi associativi e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti,
- approvazione del bilancio di esercizio,
- deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promozione azione di responsabilità nei loro confronti,
- deliberazione sull'esclusione degli associati (se l’atto costitutivo non attribuisce la relativa competenza ad altro organo),
- deliberazione sulle modifiche statutarie,
- approvazione dell’eventuale Regolamento dei lavori assembleari,
- deliberazione sulle operazioni straordinarie (scioglimento, trasformazione, fusione, scissione),
- deliberazione su altri oggetti attribuiti dalla Legge o dall’atto costitutivo alla sua competenza.
Gli Atti costitutivi o Statuti delle Associazioni con più di 500 associati possono disciplinare le competenze dell’Assemblea anche in deroga all’elenco precedente nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità e di uguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.
E’ possibile (art. 24, co. 4 Cts):
- l’intervento degli associati in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente),
- l’espressione del voto degli associati in via elettronica, purché sia possibile la verificare dell’identità dell’associato che partecipa e vota, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento (salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente),
- l’espressione del voto degli associati per corrispondenza, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa, vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento (è richiesta la previsione espressa nell’atto costitutivo o nello statuto),
- per le Associazioni con più di 500 associati, assemblee separate, rispetto a specifiche materie, a particolari categorie di associati o di più ambiti territoriali di svolgimento delle attività (è richiesta la previsione espressa nell’atto costitutivo o nello statuto).