Adempimenti necessari per una pubblicazione periodica

Domanda: 

Un’associazione di volontariato di ***, in corso di iscrizione al Registro Regionale, impegnata in attività rivolte ai disabili, ha intenzione di realizzare in proprio un giornalino con cadenza periodica (trimestrale) con distribuzione gratuita (spedizione postale) ai propri soci e ad associazioni ed istituzioni pubbliche del territorio, con aggiornamenti sulle iniziative dell’associazione e riflessioni su varie tematiche. L’associazione vorrebbe sapere se ci sono particolari adempimenti (legali, amministrativi, fiscali) da dover assolvere.

Risposta: 

Ai sensi della legislazione sull'editoria (legge 8 febbraio 1948, n.47 e successive modifiche) la produzione di un giornalino periodico è subordinata alla sussistenza di due requisiti essenziali: in primo luogo la natura di prodotto editoriale e in secondo luogo la registrazione dello stesso come periodico presso il Tribunale (Rm III/293 dell'11 agosto 1994). L'obbligo della registrazione concerne tutti i giornali o periodici, comunque riprodotti, se diffusi anche presso il pubblico. Nessuna discriminazione può essere ammessa tra quelli che abbiano un prezzo di vendita e quelli che siano distribuiti gratuitamente. Rimangono escluse dall'obbligo di registrazione solo gli stampati a diffusione limitata a un ristretto numero di persone, tra cui i bollettini informativi destinati ai membri dell'associazione.
Tale registrazione risponde da un lato all’esigenza di una forma di pubblicità legale dell’esistenza del giornale o periodico, e dall’altro alla necessità di un controllo sull’esistenza dei requisiti minimi oggettivi di legalità, come per esempio la presenza di un direttore responsabile iscritto nell’albo dei pubblicisti o dei giornalisti professionisti. Per quanto concerne la modulistica, il Ministero della Giustizia, non essendovi omogeneità tra i vari tribunali, propone quella adottata in alcune sedi locali, sul sito www.giustizia.it.

Per la registrazione al Registro della Stampa, ai sensi dell'articolo 5, legge 47/48, sarà necessaria:

  • una dichiarazione del proprietario del giornale e del direttore responsabile, dalla quale risultino i dati identificativi degli stessi;
  • i documenti comprovanti il possesso da parte del proprietario e del direttore di determinati requisiti (cittadinanza italiana, iscrizione nelle liste elettorali politiche, eccetera);
  • un documento da cui risulti l'iscrizione del direttore responsabile nell'elenco speciale annesso all'Albo dei giornalisti;
  • una copia dell'atto costitutivo o dello statuto, se proprietaria è una persona giuridica.

Nel caso in cui l'associazione scrivente non riesca a trovare un direttore responsabile iscritto all'Albo dei giornalisti, potrebbe limitare la distribuzione del proprio giornale esclusivamente agli associati o allegare lo stesso, come supplemento, ad un periodico già registrato di una realtà con cui si è in rapporto, anche al di fuori del proprio territorio di competenza.

Si ricorda anche che chiunque, pur non esercitando attività giornalistica, può assumere la qualifica, e le funzioni di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, nell’esclusione di quelli sportivi e cinematografici: in tal caso è prevista l’iscrizione nell’apposito elenco speciale annesso all’Albo (purché in possesso dei requisiti richiesti per i direttori responsabili dell’art. 3, II e III comma, della legge sulla stampa n. 47/48).
La fissazione dei criteri di massima per l’identificazione degli elementi idonei a qualificare il “carattere” di dette pubblicazioni, prevede però un duplice ordine di presupposti: alcuni di carattere obiettivo, consistenti nel contenuto in prevalenza attinente ad una scienza, tecnica o professione; altri di destinazione, consistenti nell’esclusiva diffusione di periodico fra gli operatori di quella particolare scienza, arte o professione di cui tratta il periodico stesso. Ne verrebbero escluse le pubblicazioni essenzialmente divulgative, con cui gli "operatori" di una disciplina comunicano con un pubblico di "non operatori".
Per verificare se la pubblicazione che si intende realizzare rientra tra quelle che necessitano solo dell’iscrizione nell’elenco speciale, si consiglia di contattare l’Ordine regionale dei giornalisti competente in base alla residenza o al domicilio.

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