Adempimenti per i volontari di associazioni di donatori sangue

Domanda: 

Il D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo settore) obbliga le associazioni ad iscrivere in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Alla luce della L. n. 219/2005, sulla donazione del sangue, e dei relativi decreti, le associazioni dei donatori di sangue sono tenute a comunicare i propri donatori al Centro Trasfusionale e quindi alla ASL di competenza: di norma è la ASL che assicura i donatori. Le suddette associazioni devono scrivere nel proprio Registro volontari, oltre ai componenti degli Organi di amministrazione, anche tutti i donatori, oppure basta la comunicazione al Centro trasfusionale/USL?

Risposta: 

Le coperture assicurative dei volontari, a norma dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017 (per i rischi connessi all'attività nel caso di infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi) da parte di tutti gli ETS (Enti del Terzo Settore) e, quindi, anche delle associazioni di donatori di sangue come la scrivente, rappresenta un elemento essenziale delle convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui al co. 2, art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001: i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con lal quale viene stipulata la convenzione, nella fattispecie a carico della ASL.

Se i donatori sono già stati assicurati dalla ASL di competenza, in virtù della L. n.  219/2005, la polizza assicurativa, la compilazione del Registro volontari e tutti gli altri adempimenti assicurativi connessi - previsti dalla Legge e dai decreti ministeriali di attuazione - riguardano solo i componenti dell'Organo di amministrazione ed eventuali altri associati che si occupano - a titolo di volontariato non occasionale - di varie attività (segreteria, appuntamenti per le trasfusioni, iniziative promozionali o di raccolta fondi, …) dell'associazione.

Si consiglia, comunque, di accertarsi che la ASL abbia stipulato una adeguata (in riferimento alle garanzie e ai massimali) polizza assicurativa per tutti i donatori (almeno quelli attivi) che riguardi non solo le malattie, bensì gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, anche in relazione al periodo di tempo dell'eventuale percorso che compie il donatore dalla propria abitazione al Centro Trasfusionale.

Inoltre, rimanendo sempre l'obbligo generale di stipulare la polizza assicurativa in capo all'associazione, la stessa dovrà istituire e mantenere costantemente aggiornato un apposito Registro delle persone (amministratori, dirigenti, altri associati attivi non donatori, terzi e donatori) che prestano attività di volontariato, a norma del co. 2, art. 18 del D.Lgs. n.117/2017.

Nella fattispecie, tale Registro assume una importanza fondamentale per la Compagnia di assicurazione, poiché solo le persone individuate in tale registro potranno essere risarcite in caso di sinistro: la copertura assicurativa riguarda solamente i volontari che svolgono la loro attività di volontariato e non qualunque altra persona (ad esempio, un ex donatore che rimane "simpatizzante" dell'associazione) che opera nella sfera dell'Associazione. Il documento che può provare quali siano i volontari di un ETS è appunto il Registro dei volontari.

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