Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Prescrizione - Azione di responsabilità delle persone giuridiche nei confronti degli amministratori, finché sono in carica - Sospensione del relativo termine prescrizionale - Estensione alle associazioni non riconosciute e ai loro amministratori - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento e violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua. - Codice civile, art. 2941, primo comma, numero 7). - Costituzione, artt. 3 e 24. (GU 02.07.25, n.27 )
Sentenza Corte Cassazione 21.05-26.06.25, n.86
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Con la sentenza n. 86/2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, n. 7 codice civile nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.