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Sentenza Corte Cassazione 21.05-26.06.25, n.86

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. 
Prescrizione - Azione di responsabilità delle persone giuridiche nei  confronti  degli  amministratori,  finché  sono in   carica   -  Sospensione del relativo termine prescrizionale -  Estensione  alle  associazioni non riconosciute e ai  loro  amministratori  -  Omessa  previsione - Irragionevole disparità di trattamento  e  violazione  del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua. - Codice civile, art. 2941, primo comma, numero 7). - Costituzione, artt. 3 e 24. (GU 02.07.25, n.27 )

Commento all'atto normativo 

Con la sentenza n. 86/2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, n. 7 codice civile nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

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