Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Prescrizione - Azione di responsabilita' delle persone giuridiche nei
confronti degli amministratori, finche' sono in carica -
Sospensione del relativo termine prescrizionale - Estensione alle
associazioni non riconosciute e ai loro amministratori - Omessa
previsione - Irragionevole disparita' di trattamento e violazione
del diritto di difesa - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Codice civile, art. 2941, primo comma, numero 7).
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU 02.07.25, n.27 )
Sentenza C.C. 21.05-26.06.25, n.86
Allegati:


Con la sentenza n. 86/2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, n. 7 codice civile nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.