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La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 5172 pubblicata il 07/03/2026, ha precisato che, con l’art. 22 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), “si è aperto un canale di riconoscimento delle associazioni e delle fondazioni e di attribuzione della personalità giuridica, ma non si è introdotto nell’ordinamento la figura della fondazione non riconosciuta”.
La citata norma del Codice ha infatti introdotto – in alternativa alla procedura disciplinata dal D.P.R. 361/2000 – “un riconoscimento di tipo normativo che demanda al notaio la verifica della sussistenza dei presupposti di legge e quindi la iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore”.
Il Codice “non ha quindi modificato il meccanismo previsto dal citato D.P.R. n. 361, ma solo introdotto una modalità di riconoscimento diversa, in deroga, e le relative norme direttamente applicabili esclusivamente agli enti del terzo settore (Cons. St., parere 11 luglio 2018, affare 862/2018).