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La Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta ad un quesito del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Abruzzo, ha fornito, con la nota n. 3650 del 12 aprile 2019, i propri chiarimenti circa le modalità secondo le quali gli enti del Terzo settore, anche di nuova costituzione, sono chiamati a individuare statutariamente le attività di interesse generale.
In particolare, chiarisce se gli enti abbiano facoltà di inserire tutte le attività indicate nell’articolo 5 del d.lgs. 117/2017 o se debbano invece limitarsi ad indicare solo quelle “ritenute più congrue rispetto agli scopi statutari eal campo di azione degli enti”.