Articolo 4, comma 2, del Codice del Terzo settore. Fondazioni costituite e controllate dagli ordini professionali.
Nota ministeriale 14.08.26, n.13041
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Articolo 4, comma 2, del Codice del Terzo settore. Fondazioni costituite e controllate dagli ordini professionali.
La nota 13041 del 14 agosto del ministero del Lavoro torna sul tema degli enti esclusi dal perimetro del Codice del Terzo settore, rispondendo a un quesito posto dalla Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni.
Ribadisce che le fondazioni che sono costituite oppure controllate dagli Ordini professionali restano fuori dal perimetro del Registro del Terzo settore (Runts).