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Le imprese sociali - e, in particolare, le cooperative sociali - pur esercitando attività d’impresa (sia pure di interesse generale), non possono svolgere, ad avviso del Ministero, le proprie attività in qualsiasi luogo agibile, indipendentemente dalla destinazione d'uso, per cui la disposizione di cui all'art. 71, co. 1 del Codice del Terzo settore risulta inapplicabile a tali enti.
La norma in questione prevede infatti che le sedi degli ETS, e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, siano compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.