N.M. 22.10.20, n.10980

Statuti degli Enti del Terzo Settore. Adeguamenti statutari al D.Lgs. 117/17 “C.T.S.” di associazioni non riconosciute costituite con atto pubblico.

Commento all'atto normativo 

Le associazioni non riconosciute, senza quindi personalità giuridica, costituite con atto pubblico, non debbono ricorrere alla medesima forma dell’atto pubblico per le modifiche statutarie da apportare per l’adeguamento statutario al D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore): è sufficiente il verbale di assemblea registrato all’Agenzia delle Entrate.
L’art. 14 del Codice civile prevede che le associazioni riconosciute (e le fondazioni) siano costituite per atto pubblico; per le associazioni non riconosciute nulla si dice se non che ordinamento interno e amministrazione sono regolati dagli accordi tra gli associati (art. 36, co. 1 del Codice civile). Sono fatte salve le disposizioni recate dalle leggi speciali, ivi comprese quelle afferenti alcune particolari tipologie di enti del Terzo settore come, ad esempio, le  impresa sociali in forma di associazione che richiedono, anche se gli enti sono privi di personalità giuridica, che tanto l’atto costitutivo quanto le modifiche statutarie siano in forma di atto pubblico.
Al di fuori di tali casi, non si ritiene che la presenza in un ente di tipo associativo di un atto costitutivo
redatto con atto pubblico in assenza di una specifica prescrizione normativa, possa inficiare la validità di successive delibere modificative risultanti da una semplice scrittura privata: troveranno infatti applicazione i principi civilistici di libertà della forma degli atti (ricavabile dal combinato disposto degli articoli 1325 e 1350 del Codice civile e valevole all’infuori dei casi in cui sia espressamente richiesta dalla legge una particolare forma) e di conservazione degli stessi.
Ciò a condizione, beninteso, che attraverso l’atto costitutivo o lo statuto in vigore gli associati non si siano preventivamente limitati stabilendo la necessità della forma pubblica per le modifiche statutarie: se la prescrizione di una specifica forma non sia rinvenibile nella legge ma risulti comunque dagli accordi tra gli associati, deve comunque, per effetto del citato articolo 36 c.c., ritenersi necessario il ricorso all’atto pubblico.
Quanto sopra sia con riferimento alle modifiche statutarie che possono aver luogo in un qualunque momento della vita dell’ente sia relativamente a quelle di cui all’art. 101, co. 2 del Codice del Terzo settore.

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