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La presente nota, che costituisce un approfondimento della nota ministeriale n. 3650 del 12/04/2019, conferma che gli statuti degli ETS devono indicare puntualmente le attività di interesse generale, pena l’esclusione dal RUNTS.
Ciò significa che l’oggetto sociale, anche a tutela degli obiettivi di conoscibilità degli ETS, non può risultare indefinito come nel caso di una previsione statutaria che elenchi pedissequamente tutte o quasi le attività di cui all’art. 5 del CTS.
La necessaria puntuale selezione delle attività, secondo un criterio volto a definire l’ente, non limita la possibilità per quest’ultimo di variare tale oggetto, anche attraverso eventuali ampliamenti o modifiche.