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Una fusione per incorporazione fra società cooperative sociali, in quanto imprese sociali ‘di diritto’ ai sensi del co. 4, art. 1 del D.Lgs. n. 112/2017, non è soggetta alla autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai conseguenti agli obblighi di notifica previsti dall’art. 12 del predetto decreto legislativo.
Diverso il caso in cui anche uno soltanto degli enti coinvolti nell’operazione sia in possesso della qualifica di impresa sociale “tout court” al momento del compimento dell’operazione: infatti, l’acquisizione volontaria della qualifica, implica la necessità di subordinare l’operazione alla preventiva autorizzazione di legge con le modalità definite dal D. Lgs. n. 112/2017, di competenza della scrivente Direzione generale.