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Con la presente nota il Ministero fornisce chiarimenti sugli articoli 21, 26 e 35 del Codice del Terzo Settore in riferimento alla coerenza e ragionevolezza nei riferimenti all'ispirazione confessionale degli Enti del Terzo Settore. In via generale le associazioni del Terzo settore devono avere carattere aperto e in particolare alle associazioni di promozione sociale non è consentito porre “discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati”. È possibile però, per le associazioni, individuare requisiti per l’ammissione di questi ultimi, secondo “criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta”.