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L.R. 10.07.18, n.35

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali. (BURT n. 30 - 18.07.2018)

Commento all'atto normativo 

La Regione Toscana interviene nella promozione e nella valorizzazione dei cammini presenti nel proprio territorio in attuazione delle finalità dell’articolo 4 comma 1, lettera m), dello Statuto e per incrementare il turismo nel territorio regionale.
Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione può aderire ad associazioni finalizzate alla promozione e valorizzazione di itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d’Europa, nonché individuare le associazioni finalizzate alla promozione e valorizzazione dei cammini, attraverso l’istituzione di un elenco.

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