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L.R. 03.03.20, n. 17

Disposizioni per favorire la coesione e la solidarietà sociale mediante azioni a corrispettivo sociale (BURT n. 11, del 06.03.2020)

Commento all'atto normativo 

La Legge definisce chi sono gli individui che possono partecipare al percorso circolare di inclusione e solidarietà previsto dalla Legge.Tali destinatari potranno, in maniera volontaria e gratuita, realizzare delle “azioni a corrispettivo sociale” (ACS) in determinati settori di intervento. Le proposte di azione attivabili saranno iscritte in un apposito registro gestito e aggiornato, nell’ambito delle zone distretto, dai comuni (singoli o associati) o dalla Società della salute.
La Regione, definendo in sede di programmazione i criteri generali e le linee di indirizzo delle strategie di welfare generativo, sarà quindi al centro di un sistema che vedrà coinvolti numerosi soggetti come i Comuni, che avranno funzione di promozione, regolazione, monitoraggio e valutazione delle ACS, gli enti del terzo settore, compresi anche gli enti religiosi, i cittadini associati, ogni altro ente pubblico o privato che intenda promuovere azioni a corrispettivo sociale.
 

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