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La Legge, di modifica della LR 82/09:
a) stabilisce che l’accreditamento delle strutture ha validità cinque anni, decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza;
b) disciplina il controllo che la Giunta regionale e il comune effettuano rispettivamente sulle strutture e sui servizi sia già accreditati, sia nuovi;
c) disciplina la decadenza dall’accreditamento;
d) ridefinisce il regime transitorio per le strutture e i servizi già accreditati ai fini dell’adeguamento ai nuovi requisiti.