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L 19.08.16, n.166

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. (G.U. n.202 del 30-8-2016)

Commento all'atto normativo 

La presente legge persegue la finalità di ridurre  gli  sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di  altri prodotti,  attraverso  la  realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:
a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di  solidarietà  sociale,  destinandole  in  via  prioritaria all'utilizzo umano;
b) favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;
c)  contribuire   alla   limitazione   degli   impatti   negativi sull'ambiente e  sulle  risorse  naturali  mediante  azioni  volte  a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;
d)  contribuire  al  raggiungimento  degli   obiettivi   generali stabiliti  dal  Programma  nazionale  di prevenzione  dei   rifiuti, adottato  ai  sensi  dell'articolo  180,  comma  1-bis,  del  decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  dal  Piano  nazionale  di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal  medesimo  Programma nonché alla riduzione della  quantità  dei  rifiuti  biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;
e)  contribuire  ad  attività   di   ricerca,   informazione   e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni  sulle  materie oggetto  della  presente  legge,  con  particolare  riferimento  alle giovani generazioni. 

In sintesi le novità introdotte:
- Donare diventa più semplice grazie alle disposizioni di carattere tributario e finanziario della legge. Vengono previsti tagli degli adempimenti burocratici, introdotte modalità e requisiti semplificati di comunicazioni telematiche all'amministrazione finanziaria.
- Viene potenziato il ruolo del Tavolo indigenti del Mipaaf che vedrà la partecipazione anche delle organizzazioni agricole insieme a enti caritativi, industria e grande. Previsto un finanziamento di 2 milioni di euro per l'acquisto di alimenti da destinare agli indigenti.
- I Comuni hanno la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche (TARI) relative ad attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari, in caso di donazione gratuita agli indigenti.

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