Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche. (GU n.149 del 28-06-2017)
Commento all'atto normativo
Il Decreto ministeriale prevede che:
- ogni impianto sportivo deve essere dotato di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata;
- nel corso delle gare deve essere presente una persona formata all’utilizzo del dispositivo salvavita;
- gli anzidetti obblighi gravano in capo a tutte le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano una delle 396 discipline sportive riconosciute dal CONI (in base alla delibera 20 dicembre 2016, n. 1566 del Consiglio Nazionale del CONI);
- sono escluse dall’obbligo di dotazione del defibrillatore e dalla presenza obbligatoria del personale formato durante le gare le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano la propria attività al di fuori di un impianto sportivo;
- sono altresì escluse dai menzionati obblighi le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio, il cui elenco è contenuto nell’allegato A del Decreto.
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Il Decreto ministeriale prevede che:
- ogni impianto sportivo deve essere dotato di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata;
- nel corso delle gare deve essere presente una persona formata all’utilizzo del dispositivo salvavita;
- gli anzidetti obblighi gravano in capo a tutte le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano una delle 396 discipline sportive riconosciute dal CONI (in base alla delibera 20 dicembre 2016, n. 1566 del Consiglio Nazionale del CONI);
- sono escluse dall’obbligo di dotazione del defibrillatore e dalla presenza obbligatoria del personale formato durante le gare le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano la propria attività al di fuori di un impianto sportivo;
- sono altresì escluse dai menzionati obblighi le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio, il cui elenco è contenuto nell’allegato A del Decreto.