D.Lgs. 15.04.05, n. 77

Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (GU 05/05/2005 n. 103).

Commento all'atto normativo 

Il presente decreto disciplina  l'alternanza  scuola-lavoro come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia  nel  sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per  assicurare  ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di  competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo  anno  di  età,  possono presentare la richiesta di  svolgere,  l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o  parte di  essa,  attraverso l'alternanza  di  periodi  di  studio   e   di   lavoro,   sotto   la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa.

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