Articolo 13, comma 2-bis del Codice del Terzo settore - D.M. 18 febbraio 2026. Utilizzo del rendiconto per cassa in forma aggregata.
CIRC 17.04.26, n,6
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Articolo 13, comma 2-bis del Codice del Terzo settore - D.M. 18 febbraio 2026. Utilizzo del rendiconto per cassa in forma aggregata.
Con la Circolare, a firma del Capo Dipartimento per le Politiche sociali del Terzo settore e migratorie, si forniscono chiarimenti in merito all'utilizzo da parte degli Enti del Terzo Settore con ricavi non superiori a 60.000 euro del modello di rendiconto per cassa in forma aggregata adottato con il recente Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della Giustizia del 18 febbraio 2026.
Sotto l’aspetto temporale, per gli ETS il cui esercizio finanziario coincide con l’anno solare il modello “E” sarà utilizzabile a partire dal rendiconto dell’esercizio che si chiuderà al 31/12/2026; per gli ETS il cui esercizio finanziario sia iniziato – ad esempio – il 1° luglio o il 1° settembre 2025, detto modello sarà già utilizzabile con riguardo all'esercizio che andrà a chiudersi, rispettivamente il 30 giugno o il 30 agosto del corrente anno.