Pubblicità e trasparenza degli enti di terzo settore

Mercoledì 20 maggio 2020

L’art.1, comma 125 della legge n. 124 del 2017, stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno, sono tenuti alla pubblicazione di alcuni dati concernenti i rapporti finanziari con la pubblica amministrazione.

I soggetti obbligati

Sono obbligati alla pubblicazione, in diverse modalità, i seguenti soggetti:

  • le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
  • le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
  • le associazioni e le fondazioni (indipendentemente dall’iscrizione ad uno dei registri attualmente istituiti);
  • tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS (per le cooperative sociali);
  • tutti i soggetti di impresa.

Gli obblighi per associazioni, fondazioni ed Onlus

            Associazioni, fondazioni ed Onlus sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni.

            Il «vantaggio» può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (ad es., comodato di un bene mobile o immobile): in questo caso, per la quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione.

            Risultano, pertanto, esclusi dall’obbligo i vantaggi attribuiti da parte della pubblica amministrazione che siano disposti da provvedimenti non aventi carattere generale e riguardanti, cioè, una platea indifferenziata di soggetti (ad es., 5 per mille, contributi ai sensi dell’art. 72 del Codice del Terzo settore, bandi regionali, ecc.), così come tutte le somme corrisposte nell’ambito di contratti a prestazioni corrispettive (ad es., acquisto di beni o servizi), incarichi professionali, risarcimento danni, ecc.

            La disposizione fa riferimento, quindi, trasferimenti di danaro o di beni a specifici enti, fra quelli sopra individuati, a titolo particolare, quale contributo per lo svolgimento della attività sociali (ad es., un immobile concesso in comodato ad un ente del Terzo settore).

           

            L’obbligo di pubblicazione scatta se la somma dei singoli vantaggi economici effettivamente ricevuti sia pari o superiore a 10.000 euro.

            Quindi, anche se il valore della singola erogazione risulta inferiore a 10.000 Euro, ma il complesso delle erogazioni supera tale limite, debbono comunque essere pubblicati tutti i vantaggi che hanno concorso al raggiungimento o al superamento del limite dei 10.000 euro

            Deve essere applicato un criterio contabile di cassa: sono oggetto di pubblicazione le somme effettivamente incassate nell'anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.

 

            Devono essere indicate le seguenti informazioni minime che debbono essere pubblicate con riferimento al singolo contributo, sovvenzione, sostegno, ecc.:

            a) denominazione e codice fiscale del soggetto che ha ricevuto il vantaggio;

            b) denominazione del soggetto che lo ha erogato;

            c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);

            d) data di incasso;

            e) causale.

 

            I soggetti obbligati devono pubblicare i dati sui propri siti internet o sui portali digitali.

            In mancanza del sito internet, è possibile – secondo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina facebook dell'ente.

 

            Se l'ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente del Terzo settore aderisce.

            È possibile richiedere l’adempimento dell’obbligo attraverso il sito internet di CESVOT per gli enti che non possiedano un sito internet, non aderiscano ad altre reti o non dispongano di una pagina Facebook. La pubblicazione avviene sotto la diretta responsabilità del soggetto obbligato.

 

Le sanzioni

 

            A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

 

Gli obblighi per le imprese (incluse le cooperative sociali)

 

            I soggetti che esercitano attività di impresa (incluse le cooperative sociali) sono tenuti a pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni.

            Il termine è quello ordinario previsto per l’approvazione del bilancio.

 

            I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

 

            Le modalità di pubblicazione e le sanzioni sono analoghe a quelle previste per associazioni, fondazioni ed Onlus.

 

            Gli obblighi specifici per le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

            Una disposizione molto problematica sotto il profilo interpretativo, riguarda le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri. Tali cooperative sociali, infatti, sono tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

            Si tratta di un obbligo ricorrente, a cadenza trimestrale, non soggetto ad una scadenza annuale.

            La disposizione non precisa però né quando decorra l’obbligo trimestrale (ogni trimestre a decorrere da quando?), né quali siano i dati oggetto di pubblicazione (mero elenco nominativo o indicazione delle somme?), né cosa si intenda per “servizi finalizzati”.

 

Nota a cura del Prof. Luca Gori della Scuola Superiore San'Anna di Pisa.

 

Ricordiamo che offriamo agli enti che non dispongono di un sito web la possibilità di pubblicare sul nostro sito i documenti richiesti dalla normativa.  Gli enti che vogliano accedere al servizio devono effettuare l'accesso o la registrazione all’area riservata MyCesvot e compilare la specifica richiesta. Tutti i dettagli a questo link, nella sezione Pubblicità e trasparenza degli enti. 

 

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