Di Lara Esposito - Cantiere terzo settore
È online sul sito dell’Agenzia delle entrate la versione definitiva dell’attesa circolare 1/E sulla disciplina fiscale degli enti del Terzo settore (Ets) iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), a firma del direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone.
Dopo una breve consultazione aperta in cui sono state raccolte osservazioni e proposte di modifica/integrazione, è oggi a disposizione il documento definitivo che interviene sulle modalità di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sui nuovi criteri di non commercialità delle attività di interesse generale svolte dagli enti e sulle disposizioni in materia di Iva.
La redazione di Cantiere terzo settore sta lavorando a una serie di materiali di approfondimento per spiegare i contenuti della circolare.
Per comprendere il nuovo impianto fiscale, l’invito è quello di consultare il primo modulo di “Elementi base di fiscalità – modulo 1” del percorso di auto formazione “La riforma fiscale per il Terzo settore dal 1° gennaio 2026”.
Di seguito alcuni dei principali contenuti presenti nel documento estratti dal comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 19 febbraio
"Codice del Terzo settore, pronti i chiarimenti dell’Agenzia. Dalle regole per l’iscrizione al Registro unico nazionale al “test di non commercialità”: online la circolare-guida sulla nuova disciplina fiscale"
Le modalità d’iscrizione al Runts - Con riferimento alle Onlus, il Codice del Terzo settore ha disposto l’abrogazione della relativa Anagrafe. Gli enti che erano iscritti all’Anagrafe delle Onlus allo scorso 31 dicembre e che intendono acquisire la qualifica di Enti del Terzo settore (Ets) devono presentare la domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026 allegando copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alle disposizioni del Codice, nonché degli ultimi due bilanci approvati. Se la domanda viene accolta, l’ente acquisisce, senza soluzione di continuità, la qualifica di Ets con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta (quindi dal 1° gennaio 2026 in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Nuovi regimi forfettari con soglia a 85mila euro - La circolare fornisce anche istruzioni dettagliate sui regimi di tassazione semplificata. In particolare, per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale entra in vigore il nuovo regime forfettario (Art. 86 Cts). Per poter accedere al regime agevolativo l’ente deve essere iscritto al Runts nella sezione speciale prevista per APS e OdV e nel periodo d’imposta precedente deve aver percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 85mila euro. Il 2026 è il primo anno di applicazione del regime forfetario e, quindi, gli enti potranno decidere di accedervi qualora ritengano di conseguire, nel medesimo periodo d’imposta, proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore a 85mila euro.

