Erogazioni liberali: quando trasmettere i dati all'Agenzia delle Entrate

Martedì 20 febbraio 2018

Con il D.M. 30 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio scorso, è stato stabilito che:

  • le Onlus;
  • le associazioni di promozione sociale;
  • le fondazioni e associazioni riconosciute, con scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;
  • le fondazioni e associazioni riconosciute, con scopo statutario lo svolgimento o la promozione di ricerca scientifica, individuate con DPCM.

devono trasmettere  all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio i dati delle erogazioni liberali (deducibili e detraibili) ricevute (tramite bonifico bancario/postale, bollettini di c/c, o altri sistemi di pagamento certificati) dalle persone fisiche nell’anno 2017.

L’adempimento, sia per quest’anno sia  per il 2018 e il 2019, è facoltativo, diventerà obbligatorio, salvo ulteriori disposizioni, a partire dal 2020.

Visto che l’adempimento ha carattere sperimentale, non si applicano le sanzioni per l’errata comunicazione dei dati, di cui all'art. 3, comma 5-bis, Dlgs n. 175/2014.

Per completezza ricordiamo che, se è vero che non ci sono sanzioni per chi non trasmette i dati, è però anche vero che, analogamente alle altre fattispecie di invio dei dati utili per il modello reddituale, è disposta una multa in caso di comunicazioni che determinino un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

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