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Operazioni soggette ad Iva dal 2036

Ultimo aggiornamento: 06/02/2026
Domanda: 

L'associazione di cui mi occupo ha codice fiscale e non partita iva. 
Ho letto diverse notizie che a partire dal 2026 sarà obbligatoria la Partita Iva: vorrei un chiarimento su questo aspetto, e nel caso quali sono gli adempimenti da eseguire.

Risposta: 

La nuova disciplina IVA per le associazioni ETS, e anche per quelle non iscritte al Runts, introdotta con l’art. 5, commi 15 quater, quinquies e sexies del D.L. n. 146/2021 sarebbe dovuta La nuova disciplina IVA per le associazioni ETS, e anche per quelle non iscritte al Runts, introdotta con l’art. 5, commi 15 quater, quinquies e sexies del D.L. n. 146/2021 sarebbe dovuta La nuova disciplina IVA per le associazioni ETS, e anche per quelle non iscritte al Runts, introdotta con l’art. 5, commi 15 quater, quinquies e sexies del D.L. n. 146/2021 sarebbe dovuta entrare in vigore dal 1° gennaio 2026. 
Ha subito nel tempo già diverse proroghe giustificabili da un’assenza del parere della Commissione Europea circa le norme contenute nel Titolo X del D.Lgs 117/2017.

Il 12 dicembre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, che ha introdotto importanti novità fiscali per diversi settori, incluso il terzo settore, razionalizzando la normativa vigente e introducendo semplificazioni mirate. 
L’art. 6 del decreto richiamato rinvia al 1° gennaio 2036 l’entrata in vigore delle norme che avrebbero richiesto l’assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini IVA, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati.

L’art. 6 del decreto richiamato rinvia al 1° gennaio 2036 l’entrata in vigore delle norme che avrebbero richiesto l’assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini IVA, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati.

Dunque, fino al 31 dicembre 2035, le attività associative svolte dietro corrispettivi specifici o quote supplementari e rivolte a soci, associati, tesserati o partecipanti resteranno fuori campo IVA

 

Questa proroga dovrebbe consentire di definire una soluzione in grado di rispondere sia alle esigenze dell’Unione europea che a quelle delle associazioni al fine di ‘graduare’ gli obblighi IVA in base alla natura e alle dimensioni delle realtà coinvolte. 

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