Come si differenzia l’attività volontaria occasionale da quella continuativa?
Quante ore o giorni un volontario deve svolgere in un anno per essere considerato continuativo?
Non ci sono indicazioni normative o di prassi.
Nelle more di un chiarimento ministeriale è opportuno che sia il singolo ente a stabilire quali siano i criteri per distinguere i volontari non occasionali (e quindi da iscrivere al Registro) da quelli occasionali.
Ciò che il Codice del Terzo Settore e il Dm di riferimento specificano in modo chiaro è che gli obblighi assicurativi valgono per tutti i volontari, anche quelli occasionali.
Si consiglia di fare un’apposita delibera dell’organo direttivo, utile per dimostrare la coerenza di comportamento in caso di controlli.
Si potrebbero assumere come criterio quelli dell’assiduità e della continuatività dell'impegno. Certamente la continuità si deve sostanziare in un’attività del volontario che sia incardinata nell’attività istituzionale dell’ente, esercitata con cadenza periodica e costante (indipendentemente dal numero di ore svolte e dal tipo di attività svolta).
D'altra parte, non si considera volontario il soggetto, associato, che intervenga occasionalmente a coadiuvare gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni (co.6 dell’art.17 Codice Terzo Settore).

