Quali sono gli aggiornamenti che devono essere riportati sul Runts?
Tutti gli Ets iscritti al Runts devono comunicare, entro 30gg:
- La modifica della Pec e del telefono
- Il cambiamento della sede legale e l’apertura e/o la modifica di sedi secondarie
- L’apertura della Partita Iva
- La modifica delle attività di interesse generale e diverse
- Le modifiche dello statuto (o del regolamento per gli enti religiosi)
- La perdita della qualifica di ENC (entro 30 gg dalla chiusura del periodo d’imposta)
- La modifica delle generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche (con indicazione dei relativi poteri, eventuali limitazioni e data di nomina)
- La modifica dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti (da allegare anche la dichiarazione di accettazione di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali)
- La trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, lo scioglimento, l'estenzione
- I provvedimenti dell’autorità giudiziaria o tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione
Le ODV e le APS devono anche comunicare (D.M. 106/2020, art. 8, co. 6, lett. r):
- entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento al 31/12 dell’anno precedente
-N° associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per: numero persone fisiche e numero enti diversi da persone fisiche, specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS dell’ente che sta effettuando l’aggiornamento
-N° volotnari iscritti nel Registro dei volontari (non occasionali) e N° volontari degli enti aderenti di cui l’ente (di 2° livello) si avvale
-N° lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa
- entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento comunicare l'eventuale riduazione del numero di associati al di sotto dei limiti di cui agli artt. 32, co. 1-bis e 35, co. 1-bis Cts

