Abbiamo bisogno di un chiarimento in merito a una richiesta ricevuta dalla Società della Salute, nell’ambito di un progetto.
In particolare, ci è stato indicato di procedere necessariamente con l’emissione di fattura elettronica per il rimborso delle spese sostenute nel primo interim.
A tal riguardo, chiediamo se in qualità di ETS - Ente del Terzo Settore, coinvolto in un’attività di co-progettazione con la stessa Società della Salute, sia corretto procedere con l’emissione di fattura elettronica per il rimborso spese, oppure se tale modalità implichi necessariamente lo svolgimento di un’attività di natura commerciale.
In caso di Convenzione con impresa privata si pone lo stesso problema?
E’ necessario anzitutto distinguere i 2 principali aspetti di fiscalità di un ETS (Ente del Terzo Settore), ODV compresa, indipendenti l’uno dall’altro:
la commercialità ai fini IRES
la commercialità ai fini IVA
Il punto 1. riguarda la qualificazione fiscale (commerciale o istituzionale) delle attività svolte e dell’ente stesso – che non ha nulla a che fare con l’IVA, quindi con la fatturazione: ai sensi dell’art. 79 Cts, già in vigore dal 1° Gennaio 2026, se i ricavi commerciali di un ente superano i ricavi istituzionali l’ente perde la qualifica di ‘ente non commerciale. Per verificare concretamente la natura commerciale dell’attività svolta in convenzione (con un ente pubblico o privato) è necessario applicare i parametri previsti nei commi 2 e 2-bis della norma citata. Sinteticamente: se i ricavi non superano (come è plausibile, visto che trattasi di ‘rimborso spese’) di oltre il 6% per ciascun anno e per non oltre 3 esercizi consecutivi, i costi effettivi (diretti e indiretti), i suddetti ricavi non hanno natura commerciale.
Quindi, la perdita della qualifica di ente non commerciale non dipende dall’emissione o meno di fattura, bensì solo dal volume di ricavi commerciali se risulta superiore ai ricavi non commerciali (istituzionali).
Nella fattispecie descritta nel quesito è abbastanza improbabile – salvo esito del test di commercialità – che si realizzi questa situazione.
Il punto 2. riguarda invece il versante IVA e qui i criteri di commercialità/non commercialità sono diversi, anche se possono dare lo stesso esito di 1.
Dal testo del quesito sembrano emergere alcuni caratteri del contributo (da verificare attentamente) erogato dalla Società della Salute (coinvolgimento della ODV nella co-progettazione ex art. 55 Cts, assenza di prestazioni rese a favore dell'ente erogatore, assenza obbligo di restituzione, obiettivi di utilità sociale, nessun corrispettivo diretto) che presumibilmente inquadrano questo contributo al di fuori della categoria dei contributi corrispettivi, cioè ‘sinallagmatici’.
Se i suddetti caratteri fossero presenti nel rapporto con gli enti in questione, verrebbe addirittura a mancare il presupposto ’oggettivo’ dell’IVA (ex D.P.R. 633/1972) – cioè, non si realizzerebbe né una cessione di beni né una prestazione di servizi- per cui l’attività svolta dalla ODV sarebbe esclusa dall’imposta sul valore aggiunto e, di conseguenza, tutti gli adempimenti relativi (compresa la fatturazione) non sussisterebbero.
E’ chiaro quindi che bisogna comprendere meglio le caratteristiche del rapporto con i soggetti erogatori per conoscere se le attività svolte sono soggette oppure no a IVA.
In ogni caso, anche se fosse legittima l’applicazione dell’IVA (quindi, con fattura), ma venisse superato il test di commercialità di cui al precedente punto 1., la ODV non perderebbe la propria qualifica di ‘ente non commerciale’.

