Quali sono i diritti che ha un associato?
Un associato, una volta regolarmente iscritto, non è semplicemente “un nome nell’elenco”, ma parte attiva della vita dell’ente.
Anzitutto ha il diritto di partecipare all’assemblea e di votare. In linea generale vale il principio “una testa, un voto”: ogni associato, iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati (salvo diversa previsione statutaria), ha diritto a un voto. Se però l’associato è a sua volta un Ente del Terzo Settore (ETS), lo statuto può prevedere una deroga, attribuendogli da uno a cinque voti in proporzione al numero dei propri associati.
L’associato ha poi il diritto di elettorato attivo e passivo: può cioè votare per eleggere gli organi sociali (elettorato attivo) ed essere a sua volta eletto negli organi dell’ente, se in possesso dei requisiti richiesti (elettorato passivo).
Un altro diritto importante è quello di rappresentanza in assemblea. Se non può partecipare personalmente, l’associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta (anche in calce all’avviso di convocazione), salvo diversa previsione dello statuto.
Ogni associato può rappresentare un numero limitato di persone: fino a 3 associati nelle associazioni con meno di 500 iscritti, e fino a 5 nelle associazioni con più di 500 iscritti.
Infine, l’associato ha il diritto di esaminare i libri associativi, secondo le modalità stabilite dallo statuto. Questo diritto garantisce trasparenza e consente di controllare la gestione e il corretto funzionamento dell’associazione.
In sintesi, i diritti dell’associato non si limitano alla semplice adesione formale, ma gli consentono di incidere concretamente sulla vita, sulle scelte e sulla gestione dell’ente.

