Ho appreso che, a partire dal 2027, entro il 16 marzo dovranno essere comunicate tutte le erogazioni liberali effettuate con modalità tracciabile, indicando anche il codice fiscale del donatore.
Vorrei capire esattamente dove dovranno essere comunicate queste informazioni.
Mi sembra inoltre di aver compreso che dovranno essere comunicate solo le donazioni tracciabili ricevute nel 2026; di conseguenza, le piccole donazioni ricevute in contanti non rientrerebbero nell’obbligo di comunicazione.
Tutti gli Enti del Terzo settore saranno tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2027 le erogazioni liberali, effettuate ai sensi dell’art. 83 del codice del Terzo settore, ricevute nel corso del 2026, indipendentemente dal volume di entrate registrato nell’esercizio 2025.
Gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma societaria; le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite dalle persone fisiche nell’anno precedente.
Le comunicazioni sono effettuate entro il 16 marzo di ciascun anno.
I soggetti menzionati devono comunicare le erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori, solo qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante.
Tenendo conto che alcune forme di pagamento adottate dai donatori non prevedono la possibilità di indicarlo, esso può essere desunto da un eventuale documento che accompagni il pagamento, perché il codice fiscale va trasmesso indipendentemente da come sia stato acquisito.
I versamenti oggetto della comunicazione devono risultare effettuati a mezzo banca, ufficio postale, o comunque mediante i sistemi di pagamento tracciabili, come le carte di debito o di credito e prepagate, previsti dall’art. 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Non vanno invece inviati i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate da un unico soggetto in nome e per conto di più soggetti (raccolta cumulativa con unico versamento).
Le modalità tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle erogazioni liberali sono state stabilite dall’Agenzia delle entrate con provvedimento direttoriale del 4 marzo 2024. La trasmissione dei dati avviene utilizzando un software apposito e può essere effettuata direttamente dall’ente, abilitandosi ai servizi telematici dell’Agenzia, oppure rivolgendosi ad un intermediario abilitato (Caf o commercialista).
Nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/comunicazioni/comunicazione-erogazioni-liberali-2018) è comunque possibile trovare le informazioni relative alla comunicazione delle erogazioni liberali per gli enti del Terzo settore, così come la risposta alle domande più frequenti.

