Per la comunicazione delle prestazioni occasionali come dobbiamo procedere?
Con riferimento alle modalità di adempimento, l’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 prevede che l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali sia oggetto di comunicazione preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, da parte del committente, secondo le modalità operative previste dall’art. 15, comma 3, del D.Lgs. 81/2015.
La comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione, mediante l’apposita procedura telematica disponibile sul portale ministeriale Servizi Lavoro, accedendo all’applicativo dedicato alla comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali con le credenziali previste.
Le comunicazioni via e-mail agli Ispettorati territoriali, utilizzate nella fase iniziale di attuazione dell’obbligo, non costituiscono più la modalità ordinaria di adempimento.
Il committente deve compilare i dati richiesti dalla procedura, necessari a identificare le parti e a descrivere gli elementi essenziali della prestazione, inclusi la data di inizio e la durata prevista, secondo le istruzioni dell’applicativo vigente.

