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Aggiornamento dati sul Runts

Ultimo aggiornamento: 27/02/2026
Domanda: 

Chi può aggiornare i dati sul Runts?

Risposta: 

Gli aggiornamenti devono essere effettuati a cura dei seguenti soggetti, che operano sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000: 

  1. il rappresentante legale dell’ETS o in alternativa il rappresentante legale della rete associativa cui l’ETS aderisce; 

  2. uno o più amministratori dell’ETS o in mancanza, i componenti dell’organo di controllo; 

  3. un professionista iscritto all’albo di cui all’articolo 34, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, limitatamente al deposito atti e con esclusione dell’aggiornamento delle informazioni.

Nel caso di ETS in possesso della personalità giuridica, l’istanza di variazione deve essere presentata dal Notaio (ad esclusione di variazioni contenenti il mero aggiornamento dei dati/informazioni sul portale).

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