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Il Testo Unico in materia di servizi pubblici locali si compone di sei titoli e di trentanove articoli.
In particolare, il Titolo III (artt. 10-20) si suddivide in due capi : il Capo I (artt. 10-13) disciplina l'istituzione dei servizi pubblici locali, mentre il Capo II (artt. 14-20) ne individua le forme di gestione.
Il principio di sussidiarietà orizzontale riveste un ruolo fondamentale nella genesi del servizio pubblico, giacché l'istituzione di un servizio pubblico locale di rilevanza economica deve essere preceduta da apposita istruttoria dell'ente locale, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte dei cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.
Quanto alle forme di gestione, il decreto legislativo contempla:
a) l'affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, preferibilmente mediante il ricorso a concessioni di servizi piuttosto che ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore economico;
b) l'affidamento a società mista pubblico-privata, mediante gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato e il contestuale affidamento del servizio;
c) l'affidamento a società in house, previa motivazione qualificata che dia conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato;
d) la gestione in economia o mediante aziende speciali, limitatamente a servizi diversi da quelli a rete.
È inoltre fatta salva la possibilità di attivare rapporti di partenariato con enti del Terzo settore per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale, purché le risorse pubbliche stanziate a favore degli enti del Terzo settore siano limitate al rimborso dei costi.