Retribuzione componenti del Consiglio Direttivo

Domanda: 

E’ possibile per un componente del Consiglio Direttivo di una associazione, in virtù delle competenze di cui dispone, svolgere attività retribuite come prestazioni occasionali di lavoro all’interno della stessa associazione?
 

Risposta: 

La risposta é affermativa per la generalità degli ETS (Enti del Terzo Settore) e, in particolare, per le APS (Associazioni di Promozione Sociale), poiché la Legge ammette che, a fianco dei volontari, vi siano operatori retribuiti con lo scopo di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle associazioni, a tutto vantaggio degli interessi diffusi tutelati, entro determinati limiti.

L'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017, relativo alle APS, consente infatti che le stesse possano "assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati'.

Salvo, quindi, il divieto di compatibilità "con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario é socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria" (co. 5 art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017), negli ETS e nelle APS, l'amministratore (componente del Consiglio Direttivo o dell'Organo di amministrazione) associato o terzo, può essere retribuito, anche ricorrendo a prestazioni di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa, nel rispetto, per le sole APS, dei limiti di cui al precedente art. 36.

Ciò non risulta possibile per le ODV, in quanto il co. 1, art. 34 del D.Lgs. n. 117/2017 dispone che "Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati": gli associati delle ODV non possono essere retribuiti perchè l'inciso "anche dei propri associati" riportato per le APS non si ritrova nell'analoga norma (art. 33 dello stesso decreto) delle ODV. Per confermare questo principio, il legislatore della Riforma ha introdotto anche il co. 2, art. 34 che così recita, solo per le ODV "Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'artcolo 2397, esconodo comma, del codice civile (ndr: componenti dell'Organo di controllo), non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione".

Infine, si ricorda la seguente disposizione (co. 6, art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017) che vale per tutti gli ETS: "Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni".

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