Home

Tenuta libro associati o aderenti

Domanda: 

Il D.Lgs. n. 117/2017 all’art. 15 co. a) prevede obbligatoriamente la tenuta del libro associati o aderenti, potete chiarirci la differenza tra questi e se vanno tenuti entrambi i libri? E come vanno tenuti.

Risposta: 

Il libro indicato nella norma, che si riferisce a tutti Enti di Terzo Settore (associativi e non) è unico: si fa riferimento agli ‘associati’ se si è in presenza - come in questo caso - di una associazione; si fa riferimento invece agli ‘aderenti’ se ci si riferisce ad una fondazione o comitato.

Il Codice del Terzo settore, all'art. 15, co. 1, lett. a), prevede solo la necessità (quindi l'obbligo) per tutti gli ETS - fin dalla data di entrata in vigore dello stesso Codice (03/08/2017) - di "tenere ... il libro degli associati o aderenti ... a cura dell'organo di amministrazione".
Non dice altro, né sulla forma né sulle modalità di tenuta, e non ci sono state, fino ad oggi, circolari esplicative o note ministeriali sul punto.
Dall'art. 2421 del Codice civile si deduce che il Libro deve essere conservato, presso la sede legale degli enti, in forma cartacea e in modulo continuo (un libro unico per diversi anni, un libro per ogni anno, fogli mobili incollati e timbrati, …), anche previa redazione del testo su supporto informatico, con numerazione progressiva in ogni pagina (già presente nel nodello). In forza di quanto disposto dai commi 5 e 10 dell’art. 82 Cts, si devono ritenere esenti dall’obbligo di eventuale vidimazione iniziale e di bollatura.
Le pagine bianche del Libro devono essere riempite, in forma libera, con le seguenti informazioni: elementi identificativi degli associati (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale) distinti nelle eventuali categorie; data di delibera di ammissione da parte dell’organo competente; data eventuale scioglimento rapporto associativo (decesso, recesso, esclusione, decadenza), quota associativa ordinaria ed eventuali altri contributi versati, altre annotazioni particolari.

×