Iscrizione sezione “A” albo regionale cooperative sociali

Domanda: 

Avendo adeguato lo statuto, modificando in coop. A+B, vorremmo capire come fare a registrarci nell'albo delle coop. A, essendo noi già iscritti all'albo delle coop B.

Risposta: 

Ai sensi della nuova Legge Regionale Toscana sulla cooperazione sociale (L.R.T. 31 ottobre 2018 n. 58), l’Albo regionale delle cooperative sociali, istituito in attuazione dell’art. 9 della L. n. 381/1991, è articolato per province ed è tenuto dai comuni capoluoghi di provincia.

L’Albo regionale è suddiviso in 3 sezioni così distinte:
a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative sociali che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 381/1991 gestiscono servizi socio sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106);
b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative sociali che svolgono attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) sezione C, nella quale sono iscritti consorzi costituiti come società cooperative ai sensi dell’articolo 8 della l. 381/1991.
Sono iscritte nella sezione A o nella sezione B dell’albo regionale, rispettivamente, le cooperative sociali di tipo A o B, che svolgono le attività di interesse generale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere r), t) e v), del d.lgs. 112/2017, aventi ad oggetto l’accoglienza umanitaria e l’integrazione sociale dei migranti, l’agricoltura sociale e la riqualificazione di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ai sensi dell'art. 6 della L.R.T. n. 58/2018, "Le cooperative sociali di cui all’articolo, 1 comma 1, lettera a) e lettera b), della l. 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente alle sezioni A e B del l’albo regionale delle cooperative sociali alle seguenti condizioni:
a) che l’organizzazione amministrativa delle cooperative sociali consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa;
b) che le tipologie di svantaggio o le aree di intervento indicate nell’oggetto sociale comportino attività coordinate per l’efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali. Il collegamento funzionale tra le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della l. 381/1991 deve essere indicato nello statuto sociale".

Ai sensi dell'art. 4 della medesima legge regionale: "1. Possono essere iscritte nella sezione A dell’albo regionale le cooperative sociali i cui statuti attestino l’assenza di fini di lucro e prevedano finalità solidaristiche per il perseguimento dell’interesse generale della comunità attraverso l’esercizio di una delle attività di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), e comma 5. Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella sezione A dell’albo regionale delle cooperative sociali devono possedere i seguenti requisiti: a) autonomia tecnica, organizzativa ed economica in relazione alla tipologia di attività da svolgere, illustrata nella relazione da presentare al momento dell’iscrizione; b) possesso da parte dei soci lavoratori e dei dipendenti dei titoli di studio e degli attestati professionali richiesti dalla normativa vigente per l’attività intrapresa alla data di presentazione della domanda; c) essere state costituite almeno sei mesi prima della data di presentazione della domanda di iscrizione. L’iscrizione nella sezione A dell’albo regionale delle cooperative sociali è condizionata all’applicazione per i lavoratori del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché al rispetto, per quanto riguarda i soci volontari, delle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 5, della l. 381/1991".

La domanda di iscrizione all’Albo regionale, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa, è presentata, ai sensi dell'art. 8 della nuova legge regionale, al comune capoluogo di Provincia, e deve indicare la sezione dell’albo nella quale è richiesta l’iscrizione in conformità con gli scopi statutari, nel caso specifico la sezione A.
Alla domanda devono essere allegati:
a) una copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente;
b) il certificato di iscrizione al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio con data non anteriore a tre mesi;
c) l’elenco dei soci;
d) una copia dell’ultimo bilancio approvato, la nota integrativa e le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di cui agli articoli 2428 e 2429 del codice civile;
e) la dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa sociale che attesti la regolare assunzione di tutti i lavoratori ed il rispetto della normativa contrattuale vigente;
f) la dichiarazione che la cooperativa sociale non è oggetto di sanzione interdittiva o di misura cautelare ai sensi degli articoli 9 e 45 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica);
g) l’autocertificazione antimafia.
Le cooperative sociali che presentano domanda di iscrizione nella sezione A, come la scrivente, devono allegare alla domanda anche i seguenti 2 documenti:
a) una relazione sull’autonomia tecnica, organizzativa ed economica della cooperativa sociale in relazione all’attività da svolgere e all’attività svolta nell’anno precedente;
b) la dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa sociale attestante il possesso da parte dei soci lavoratori e dei dipendenti dei titoli di studio e degli attestati professionali richiesti dalla normativa vigente per l’attività intrapresa alla data di presentazione della domanda.
Il Comune, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti previsti dalla legge regionale, adotta il provvedimento di iscrizione della cooperativa nell’Albo regionale delle cooperative sociali indicando la sezione A. Nel caso in cui non sussistano i requisiti richiesti, entro lo stesso termine, il Comune adotta il provvedimento motivato di diniego. Il temine di 60 giorni può essere prorogato di ulteriori 60 giorni per eventuali integrazioni o rettifiche della documentazione prodotta. Entro lo stesso temine il Comune può richiedere pareri o dati conoscitivi utili ai fini dell’istruttoria.
I provvedimenti precedenti sono comunicati alla cooperativa sociale, al registro delle imprese presso la CCIAA, all’ufficio territoriale del lavoro e al Presidente della Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data della loro adozione.

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