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Costituire un ente del terzo settore

Vuoi costituire un ente del terzo settore (Ets) o diventare volontario? Cesvot offre un servizio gratuito di consulenza, a cui possono accedere cittadini e volontari, previa registrazione all'area riservata MyCesvot. Inoltre, se desideri svolgere attività di volontariato puoi consultare la bacheca "Volontari cercasi".

Cosa sapere e fare per costituire un ente del terzo settore

Un ente del terzo settore (Ets) è un ente privato che persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, nelle seguenti forme: azione volontaria; erogazione gratuita di denaro, beni o servizi; mutualità; produzione o scambio di beni o servizi.

I volontari sono persone che svolgono attività in favore della comunità, anche per il tramite di un Ets, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’Ets è disciplinato essenzialmente dal Codice civile e dal Codice del terzo settore ed è iscritto nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) in una delle seguenti sezioni:

  • Organizzazioni di volontariato (Odv)
  • Associazioni di promozione sociale (Aps)
  • Enti filantropici
  • Imprese sociali, incluse le cooperative sociali e loro consorzi
  • Società di mutuo soccorso
  • Reti associative
  • Altri enti del terzo settore

Ecco le prime 5 cose da fare per costituire un ente del terzo settore:

1. Creare un gruppo di persone (base associativa o sociale) interessate a collaborare per contribuire a risolvere, senza finalità lucrative dirette, alcuni bisogni di una comunità.
2. Individuare la più adeguata forma giuridicaassociazione (con o senza personalità giuridica), fondazione, comitato o società (lucrativa o cooperativa sociale o di altra natura) – fra quelle consentite dal Codice Civile e la più adatta tipologia di Ets, fra quelle iscrivibili nel e individuate dal Codice del terzo settore, in riferimento alle finalità da perseguire, alle attività da svolgere, alle relative modalità di gestione, ai beneficiari, alla presenza (prevalente o meno) di volontari, ai caratteri commerciali e/o istituzionali dell’attività.
3. Predisporre una bozza di atto costitutivo e statuto, conforme alla tipologia di Ets individuata, che deve essere approvata dall’assemblea costitutiva degli aderenti (associati o soci) promotori, alla presenza o meno del (necessario solo per l’acquisizione della personalità giuridica).

Qui i moduli per redigere atto costitutivo e statuto (altri moduli sono disponibili qui):

4. Richiedere all'Agenzia delle entrate territorialmente competente il codice fiscale (ed eventualmente la partita iva, se l’ente si configura come “ente commerciale” o intende svolgere un’attività commerciale abituale ancorché non prevalente) e registrare atto costitutivo e statuto (la registrazione, anche se non obbligatoria, è in ogni caso per attribuire data certa all’atto ai fini del successivo punto 5).
5. Iscrivere l’ente al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), da quando sarà operativo. Se l’ente si è costituito come impresa sociale può già depositare l'atto costitutivo, per via telematica o su supporto informatico, presso l'Ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione é stabilita la sede legale: il deposito deve essere effettuato, a cura del notaio o degli amministratori, entro 30 giorni dall’assemblea costitutiva utilizzando i modelli approvati dal Ministero dello Sviluppo economico.   

Se l’ente intende, invece, acquisire la qualifica di organizzazione di volontariato (Odv) oppure di associazione di promozione sociale (Aps), l’iscrizione al Runts, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, è soddisfatto attraverso l’iscrizione, rispettivamente, nel Registro regionale delle Odv o nel Registro regionale delle Aps tenuti entrambi dai competenti uffici dei Comuni capoluoghi della Toscana e della Città Metropolitana di Firenze. Per effettuare l’iscrizione ai suddetti Registri regionali è necessario attendere, rispettivamente, 6 mesi o 12 mesi dalla data di costituzione dell’ente.

Continua a sussistere - in via transitoria - la possibilità per un ente di iscriversi alla Anagrafe unica delle Onlus, ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997: tale qualifica cesserà con l’istituzione del Runts.


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