Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (GU Serie Generale n.65 del 18-3-2017 - Suppl. Ordinario n. 15)
Commento all'atto normativo
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 che definisce ed aggiorna i livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Il provvedimento, emanato sulla base dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente Stato-Regioni nella seduta del 7 settembre 2016, si compone di 64 articoli e 18 allegati.
I livelli essenziali di assistenza riguardano la prevenzione collettiva e sanità pubblica, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera.
Per ciascuno degli ambiti sopra indicati il decreto e gli allegati individuano nel dettaglio i servizi e le prestazioni che rientrano nei Lea.
Con successivi accordi in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, su proposta del Ministro della salute saranno fissati criteri uniformi per individuare i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni che il D.P.C.M. attribuisce alle regioni e province autonome.
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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 che definisce ed aggiorna i livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Il provvedimento, emanato sulla base dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente Stato-Regioni nella seduta del 7 settembre 2016, si compone di 64 articoli e 18 allegati.
I livelli essenziali di assistenza riguardano la prevenzione collettiva e sanità pubblica, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera.
Per ciascuno degli ambiti sopra indicati il decreto e gli allegati individuano nel dettaglio i servizi e le prestazioni che rientrano nei Lea.
Con successivi accordi in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, su proposta del Ministro della salute saranno fissati criteri uniformi per individuare i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni che il D.P.C.M. attribuisce alle regioni e province autonome.