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DGRT 14-06-2016, n.566

Approvazione definitiva Regolamento di attuazione della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva).

Commento all'atto normativo 

La Delibera approva in via definitiva il testo del regolamento di attuazione della l.r. 9 ottobre 2015, n.68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva), dopo aver apportato le modifiche indicate nel parere espresso dalla III commissione consiliare nella seduta del 5 maggio 2016 riportate nel preambolo.

Il Regolamento fissa una serie di norme per la collocazione dei defibrillatori, la loro manutenzione, la presenza, all'interno degli impianti sportivi, degli operatori opportunamente formati. Prescrive che in ogni impianto sportivo (gestito da soggetti pubblici, da associazioni, da privati) debba essere disponibile, accessibile e funzionante almeno un defibrillatore semiautomatico esterno.
Il defibrillatore deve essere posizionato il più vicino possibile al luogo di svolgimento dell'attività sportiva o motorio-ricreativa, in modo tale da poter essere raggiunto, al massimo, in tre minuti a passo veloce. Il defibrillatore deve essere collocato preferibilmente in una teca a muro, con apertura libera e allarmata; deve essere facilmente riconoscibile e corredato di un pannello informativo a muro. Un'idonea cartellonistica deve segnalarne la collocazione.
La manutenzione dei defibrillatori è a carico dei gestori degli impianti: i defibrillatori devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli e alle manutenzioni periodiche, secondo le scadenze previste dal manuale d'uso e nel rispetto delle normative.
Per tutto lo svolgimento dell'attività sportiva deve essere assicurata la presenza degli esecutori Blsd (Basic Life Support and Defibrillation). Nel caso di assegnazione di spazi a società sportive, la presenza degli esecutori Blsd è assicurata da quest'ultime, che possono concordare con i gestori di porre  quest'obbligo  a loro carico. In presenza di società assegnatarie, il regolamento prescrive, sempre, di individuare per iscritto il soggetto tenuto ad assicurare la presenza degli operatori abilitati all'uso del Dae (Defibrillatore semiautomatico esterno).
La legge limita l'obbligo della presenza del defibrillatore a quegli impianti dove si praticano sport ad alto impegno cardiocircolatorio, escludendo invece gli impianti e gli spazi dove si praticano attività a ridotto impegno cardiocircolatorio (bocce, biliardo, sport di tiro, golf, giochi da tavolo, gioco elettronico, gioco delle carte, pesca e caccia sportive).
Il Regolamento dà indicazioni anche per l'uso del defibrillatore per gli sport in movimento (es. ciclismo).

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