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"" Esenzione Ici per gli immobili degli enti di volontariato

04-03-2009

Con la Circolare 26 gennaio 2009 n. 2 il Ministero dell' Economia e delle Finanze torna in maniera organica e riassuntiva sulla annosa questione della disciplina ICI degli immobili posseduti dalle organizzazioni di volontariato e, più in generale, di proprietà di tutti gli enti non commerciali sia pubblici che privati. Per quanto la questione riguardi evidentemente solo alcune delle associazioni, cioè quelle proprietarie di immobili, la circolare deve essere segnalata poiché rappresenta in maniera sintetica l'ampia problematica e, oltretutto, appare organicamente riassuntiva di molte situazioni e di molti settori di intervento.
Si commentano quindi gli aspetti principali, pur in maniera sintetica dovendo rimandare al documento in questione per i necessari approfondimenti ed alle varie casistiche affrontate, che, come detto, risultano piuttosto ampie ed interessanti.
Fin da ora si deve richiamare l'attenzione sulla circostanza che, in sostanza, l'esenzione dall'imposta sulla proprietà degli immobili è ritenuta applicabile ai soli beni utilizzati totalmente ed esclusivamente in attività di natura non commerciale.
Tuttavia, i singoli paragrafi separati per settori di attività, affrontano singole fattispecie piuttosto frequenti con risultati ed affermazioni –fermo quanto sopra richiamato- non sempre scontate.

Riferimenti normativi e generali
La norma in esame è l'art. 7 comma 1 lett. i) del decr. Lgs. N. 505/1992 che riconosce l'esenzione dal pagamento dell' Imposta Comunale sugli Immobili utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'art. 87 comma 1 lett. c) del TUIR utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché per le attività di cui all'art. 16 lettera a) della legge n 222 del 1985.

Requisito soggettivo per l'agevolazione
Per quanto concerne il requisito soggettivo necessario per godere dell'agevolazione in rapido esame non pare sussistano particolari problemi. L'immobile deve essere posseduto da ente non commerciale ed è necessario che vi sia utilizzo diretto dell'immobile stesso.

Requisito oggettivo: utilizzo dell'immobile
Evidentemente più ampia la problematica relativa all'utilizzo dell'immobile ed alla sua effettiva destinazione. La circolare n. 2 del 26 gennaio 2009 dopo una affermazione di carattere generale relativa alla necessità che l'uso sia esclusivamente di natura non commerciale, entra nel merito dei singoli settori esaminando alcune fattispecie concrete. Viene ribadito che anche l'utilizzo prevalentemente non commerciale risulta inidoneo all'applicazione dell'agevolazione sostenendo che anche un parziale e non prevalente utilizzo di tipo commerciale comporta la decadenza dell'intera agevolazione in commento. Tale aspetto che forse non costituisce una totale novità è comunque quello che deve essere evidenziato alle associazioni, almeno in via preliminare.
Merita tuttavia richiamare brevemente anche altri aspetti della circolare separatamente per singoli settori.

A. Attività assistenziali
In sintesi l'agevolazione è riconosciuta quando vengono svolte attività assistenziali di natura non commerciale ritenendo che abbiano tale natura non commerciale i proventi derivanti da rapporti convenzionati anche quando siano previste ‘rette' in convenzione stessa.

B. Attività previdenziali
Le attività previdenziali non sono mai ritenute idonee a far scattare l'agevolazione in materia di Ici.

C. Attività sanitarie
Sono in grado di far scattare l'agevolazione di cui al richiamato art. 7 della disciplina Ici le attività rese in regime di accreditamento o convenzionamento o comunque contrattualizzate dalla regione competente con evidenti conseguenze per tutti quegli immobili dove venga svolta – anche – attività non in convenzione.

D. Attività didattiche
Relativamente alle attività didattiche sono richiesti alcuni requisiti tra i quali, in primo luogo, la circostanza che l'attività sia resa in forma paritaria rispetto a quella statale.

E. Attività ricettiva
Di particolare interesse alcune affermazioni relative alle eventuali attività ricettive svolte dalle organizzazioni di volontariato. Risultano esplicitamente escluse dalla agevolazione in commento le strutture alberghiere da chiunque gestite e le strutture in possesso di autorizzazioni per ricettività complementare che di fatto si comportano da albergo. La circolare n. 2/2009 descrive poi le condizioni per le quali l'agevolazione sull'imposta permane con particolare riferimento alle modalità di svolgimento dell'attività (rivolta solo a determinati soggetti).

F. Attività culturali
Anche il paragrafo relativo alle attività culturali contiene qualche interessante affermazione considerando che non tutte le attività a pagamento sono considerate idonee a far perdere l'agevolazione Ici. Ad esempio la sola attività miseale a pagamento rientra tra quelle possibili.

G. Attività ricreative
Nel paragrafo oltre quanto già più volte richiamato per le attività di natura commerciale non vi sono specifiche affermazioni.

H. Attività sportive
Viene fatto esplicito rimando alle attività sportive svolte da organismi affiliati al Coni a a federazioni sportive nazionali o, ancora ad enti di promozione sportiva. 

I. Attività di culto
Il sintetico paragrafo è riservato agli enti ecclesiastici e limitata alla loro attività tipica con esclusione quindi di quelle aventi natura commerciale.

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