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'Decreto anticrisi' - seconda parteAgli organismi di volontariato iscritti che svolgono anche attività commerciali ultramarginali non è preclusa, teoricamente, la strada tradizionale della acquisizione della qualifica di Onlus tramite comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate ai sensi dell'art. 11 del decreto 460. Ma tale strada appare sostanzialmente preclusa, nei fatti.
Se guardiamo infatti ai tassativi requisiti richiesti dal più volte richiamato art. 10 per le Onlus ed in particolare il noto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali con la sola eccezione delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, appare difficile che un organismo di volontariato che svolge attività che oltrepassano i ristretti ambiti della marginalità possa rientrare nei parametri citati.
Se tale norma permanesse immutata in sede di conversione, l'ambito delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale registrerebbe una ulteriore restrizione, tale da qualificare questi enti come assoluta minoranza e specificità tra gli enti non commerciali.
Entrata in vigore del decreto
Il decreto legge è entrato in vigore il 29 novembre 2008 ed è quindi efficace e valido da tale data; esso dovrà, entro 60 giorni, essere convertito in legge, ma nell'attesa è pienamente efficace e vincolante.
Conseguenze della perdita della qualifica
Di grande ed importante rilievo gli effetti immediati della disposizione che stiamo segnalando. Proviamo a indicarne qualche conseguenza di carattere immediato.
1. Uso illegittimo dell'acronimo Onlus.
E' chiaro che per le organizzazioni di volontariato iscritte che svolgono attività commerciali (non marginali) non sarebbe più consentito, nelle comunicazioni esterne, l'uso dell'acronimo Onlus; circostanza che potrebbe far incorrere nelle sanzioni previste dalla legge a cominciare dal medesimo decreto legislativo n. 460/97.
2. Detrazione e deducibilità delle donazioni
Se l'organizzazione di volontariato iscritta non è più una Onlus, i soggetti persone fisiche e imprese che effettuano donazioni e liberalità in denaro e natura non avranno più i vantaggi fiscali previsti dalle varie normative a cominciare ovviamente dal provvedimento noto come ‘più dai meno versi (legge 14.5.2005 n. 80 articolo 14) né le altre agevolazioni previste dal Tuir. Tali effetti possono rilevare non solo ai fini Irpef e/o Ires, ma anche ai fini Iva ad esempio per le cessioni di beni gratuiti alle Onlus.
3. Regime Iva di alcuni servizi
Alcune prestazioni di servizi risultano godere di una esenzione Iva ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/72 di natura soggettiva, riservata cioè alle organizzazioni non lucrative. Tale considerazione può valere ad esempio per alcune prestazioni di ricovero e cura (art. 10 punto n. 19) alcune prestazioni educative e di formazione (art. 10 punto n. 20) prestazioni socio sanitarie (art. 10 punto 27 ter). In questo caso potrebbe sopperire la disposizione di cui all'art. 8 della legge n. 266/91, anche se tale fattispecie andrebbe verificata caso per caso.
4. Attività istituzionale e direttamente connessa
Per quanto tale circostanza vada verificata caso per caso senza poter generalizzare, è altrettanto evidente che senza la qualifica tributaria di Onlus viene meno l'agevolazione di cui all'art. 12 del decreto n. 460/97 (art. 150 del Tuir) in base al quale le attività istituzionali non si considerano attività commerciali e le attività direttamente connesse non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Ires. In altri termini, perdendo la qualifica di Onlus, potremmo avere la conseguenza - per certi aspetti paradossale - che non tutte le attività svolte, anche nei confronti di soggetti in condizioni di grave svantaggio, possano considerarsi non commerciali o almeno non imponibili. Il periodo d'imposta 2008, inoltre andrebbe sostanzialmente diviso in due parti.
5. Perdita della qualifica, scioglimento e devoluzione del patrimonio
Si ricorda tra l'altro che il primo comma dell'art. 10 decreto legislativo n. 460/97, lettera f) prevede – per la generalità delle Onlus – che in caso di perdita della qualifica per qualunque causa il patrimonio dell'ente deve essere devoluto a fini di pubblica utilità con particolare procedura. Sul punto è intervenuta varie volte l' Agenzia delle Entrate con documenti che, in questa sede pare inutile richiamare. Vero è che nel caso di perdita di qualifica di Onlus le organizzazioni di volontariato vedrebbero comunque applicarsi le disposizioni di cui alla legge n. 266/91 in materia, ma anche su questo punto è legittimo almeno qualche interrogativo.
Decreto 25 maggio 1995. Attività commerciali marginali
1. Agli effetti dell'art. 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266, si considerano attività' commerciali e produttive marginali le seguenti attività:
a) attività' di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà' svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
b) attività' di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreche' la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione giugno 1995 T.u. dirette - organizzazioni senza alcun intermediario;
d) attività' di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
e) attività' di prestazione di servizi rese in conformità' alle finalità' istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.
2. Le attività' devono essere svolte:
a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all'art. 6 della legge n. 266 del 1991;
b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialita' sul mercato, quali l'uso di pubblicità' dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa. Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività' commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni.
Nuova Raccolta normativa commentata
"Leggi Fiscali e Volontariato"
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