Scelte rapide: Contenuto | Menù di sezione

Dimissioni del Presidente di un'associazioneIl Presidente di un'associazione di volontariato non iscritta al registro delvolontariato e costituita con scrittura privata registrata chiede:
Il recesso è un negozio giuridico unilaterale e recettizio e quindi soggetto alle regole generali proprie degli atti unilaterali (ad esempio alle regole sull'annullabilità per vizio del consenso).
Solo per le associazioni dotate di personalità giuridica (c.d. "associazioni riconosciute") è prevista una disciplina specifica per il recesso degli associati che tuttavia è consigliabile seguire anche nel nostro caso poiché la giurisprudenza e la dottrina prevalenti tendono ad applicare alle associazioni non riconosciute come la scrivente la disciplina delle associazioni riconosciute in quanto applicabile.
Nel caso di specie sicuramente è applicabile in quanto il Presidente è un socio per il quale, peraltro, nulla viene detto nelle disposizioni statutarie.
Pertanto, ai sensi del secondo comma, articolo 24 del codice civile “L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima”. Ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo si precisa che gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, ”non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione”.
Si consiglia di comunicare il recesso con raccomandata e di annotarlo nel libro soci (se esiste) dell'Associazione.
Si ricorda che non è necessario comunicare il motivo del recesso.
Per quanto riguarda la variazione delle cariche sociali non esistendo una disciplina specifica sulla pubblicità per le associazioni non riconosciute (in virtù della responsabilità illimitata dei soci) e non esistendo neppure, nel caso specifico, una iscrizione al registro regionale del volontariato, questa dovrebbe essere comunicata agli uffici pubblici presso cui eventualmente è iscritta l'Associazione.
Nel caso in cui non sussista alcuna iscrizione, la deliberazione di nomina del nuovo Presidente (e di altri eventuali membri della Giunta Esecutiva) può essere registrata all'Ufficio del Registro territorialmente competente al fine di acquisire la certezza (anche ai fini processuali nel caso di un contenzioso) della data di nomina.
Per quanto riguarda la qualifica di socio, il rapporto di amministrazione (che lega il Presidente all'Associazione) è distinto da quello associativo (che lega il socio all'Associazione) per cui la cessazione del primo rapporto non implica automaticamente né necessariamente lo scioglimento del secondo rapporto.
Per quanto concerne l'altro aspetto, è esente da responsabilità l'ex–presidente che non abbia partecipato agli atti compiuti dal nuovo Presidente. La variazione della sede, in quanto elemento necessario dello statuto, implica una modifica statutaria attuata con una deliberazione dell'assemblea dei soci convocata in via straordinaria nel rispetto del principio esposto nell'articolo 2 e delle maggioranze qualificate di cui al penultimo comma dell'art. 6 dello statuto allegato. Tale deliberazione può essere registrata all'Ufficio del Registro territorialmente competente al fine di acquisire la certezza della data di variazione.
La procedura da seguire per lo scioglimento dell'associazione è libera nel rispetto dei seguenti principi:
Nuova Raccolta normativa commentata
"Leggi Fiscali e Volontariato"
/usr_view.php/ID=674