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> Domande Frequenti - Faq > Questioni Organizzative > Forma giuridica di un'associazione che si occupa di disagio sociale e status di socio

"" Forma giuridica di un'associazione che si occupa di disagio sociale e status di socio


Questioni organizzative

Domanda:

Un gruppo di ragazzi intende costituire un'associazione che si occupa di disagio sociale, in particolare verso soggetti con disturbi dell'alimentazione.

Ad una prima fase di sensibilizzazione in cui verranno promossi incontri e discussioni sul tema, dovrebbe subentrare nel medio periodo una seconda fase di intervento specifico come ad esempio : corsi di pittura finalizzati al recupero sociale e con un impegno operativo e professionale dei soci.

E' stato redatto uno statuto per un ente non commerciale, o ente di tipo associativo anche se a giudizio dei promotori un'associazione di volontariato potrebbe essere un'idonea formula di avvio delle proprie attività.

Si vorrebbe sapere: dal momento che l'associazione prevede una prima fase di sensibilizzazione e una successiva di tipo operativo e professionale quale potrebbe essere la migliore formula associativa : volontariato o ente di tipo associativo? Quali eventuali modifiche occorre apportare allo statuto? Esiste incompatibilità tra l'essere contemporaneamente socio di una cooperativa sociale e di questa nuova associazione? L'eventuale successiva trasformazione da associazione di volontariato a ente non commerciale comporterebbe lo scioglimento e la devoluzione dei beni oppure no?

Risposta:

Se i promotori intendono avvalersi “in modo determinante e prevalente delle restazioni personali, volontarie e gratuite” dei soci dell'Associazione – che possono essere contemporaneamente soci di altre organizzazioni (associazioni o cooperative sociali) – almeno nel breve termine, per lo svolgimento delle azioni di sensibilizzazione, si ritiene più adeguata (in ragione dei benefici fiscali e finanziari acquisibili) la forma "organizzazione di volontariato" di cui alla L. 266/91. In tal caso, nello statuto dell'Associazione, oltre a quanto già disposto, dovrà essere espressamente prevista, ai sensi del co. 3, art. 3 della legge, la gratuità delle cariche associative (Presidente e membri del comitato esecutivo) e delle prestazioni fornite dai soci.
Pertanto, se per qualsiasi motivo (incluso quello dell'apporto residuale o non determinante/prevalente del lavoro volontario) il mantenimento della forma "organizzazione di volontariato" non fosse più possibile, si dovrebbe procedere – su istanza di parte (Associazione) o a seguito di controllo annuale da parte della Pubblica Amministrazione – alla cancellazione dal registro regionale del volontariato.

La forma giuridica dell'Associazione tuttavia non muterebbe e, pertanto, non sorgerebbe nessun problema di scioglimento e di devoluzione del patrimonio residuo, anche nell'ipotesi in cui cambiasse il proprio assetto statutario (ad esempio, acquisendo la qualifica di associazione di promozione sociale nella quale, tuttavia, è indispensabile la coesistenza di personale retribuito e di personale volontario, anche se non in misura prevalente).
Il cambiamento di forma giuridica si impone soltanto se l'organizzazione intende adottare una struttura giuridica diversa da quella associativa, ad esempio quella di cooperativa sociale per lo svolgimento professionale di tutti o parte dei servizi di cui si tratta. In questo ultimo caso, si può manifestare tuttavia l'opportunità di mantenere l'organizzazione di volontariato per lo svolgimento dell'opera promozionale e di sensibilizzazione nei confronti della collettività e di costituire una impresa sociale (ad esempio una cooperativa sociale anche nella forma ‘piccola', da 3 a 8 soci) per l'erogazione dei servizi.Si fa notare inoltre che la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo può essere disposto anche a favore di un'altra organizzazione sorta dalla precedente.

Infine, si rileva che non esiste nell'ordinamento delle organizzazioni non profit – contrariamente a quanto avviene nel settore delle società commerciali – una specifica disciplina della ‘trasformazione' della forma giuridica.

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