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"" Trasporto ed incidente in ambulanza: imposizione delle misure di sicurezza

25-11-2008

La Cassazione, con questa sentenza, ha accolto il ricorso di un paziente che durante il trasferimento in ambulanza dalla propria abitazione ad una struttura sanitaria, riportò gravi lesioni.
Si legge nella sentenza, infatti, che «il personale addetto all'ambulanza esercita un servizio non meramente di trasporto ma di assistenza sanitaria e ha l'obbligo di provvedere a che il trasporto si compia preservando le condizioni di salute del trasportato. Il personale è, quindi, responsabile della messa in circolazione del veicolo in condizioni di sicurezza in base al titolo contrattuale che ha per oggetto il trasporto sanitario e non in base al precetto generale del responsabilità civile extracontrattuale».
Questo evidente discrimine fra le due situazioni deve portare a ritenere che il responsabile dell'autoambulanza è tenuto, al fine di adempiere alla sua obbligazione contrattuale, a spiegare la ragione e ad imporre al trasportato l'adozione delle misure di sicurezza necessarie alla sua incolumità durante il trasporto. Diventa così inconcepibile un accordo del personale sanitario e dell'infermo trasportato alla non adozione delle necessarie misure di sicurezza.
Qualora il trasportato si rifiuti di adottare tali misure, gli incaricati devono sospendere il servizio, ad esclusione dei casi in cui dal mancato trasporto ne derivi un maggior rischio per la salute dell'infermo.

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