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5 x milleSi ricorda che entro il 30 giugno 2007 le organizzazioni iscritte nell'elenco dei soggetti beneficiari del noto ‘5 per mille ' devono inviare a pena di decadenza a mezzo raccomandata alla Direzione Regione dell'Agenzia delle Entrate competente una dichiarazione sostitutiva attestante il permanere dei requisiti di legge, allegando la ricevuta di iscrizione all'elenco citato ed un documento del legale rappresentante dell'ente stesso.
Tale scadenza riguarda solo i soggetti che a suo tempo hanno già effettuato la domanda di iscrizione agli elenchi; non si tratta, quindi, di una riapertura dei termini o di una nuova possibilità, ma semplicemente un ulteriore adempimento connesso alla procedura a suo tempo prevista.
Ciò premesso, si segnala inoltre la Circolare n. 30 /E del 22 maggio 2007 dell'Agenzia delle Entrate che contiene ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina dell'art. 1 comma 337 legge 23 dicembre 2005 n. 266 nota appunto come disciplina del 'cinque per mille'.
Il documento contiene chiarimenti relativi in particolar modo alle varie categorie dei soggetti beneficiari.
Reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate nella ampia sezione dedicata al cinque per mille, merita di essere esaminata in quanto contiene indicazioni interessanti.
In questa sede si richiamano, come di consueto, alcuni punti fondamentali con particolare attenzione alle associazioni di volontariato iscritte ai registri regionali.
Associazioni di volontariato iscritte
Il paragrafo 5 è specificamente dedicato alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266.
Il documento precisa che anche le organizzazioni che avessero subito provvedimenti di cancellazione dai registri regionali, successivi al 30 giugno 2007 dovranno essere escluse dagli elenchi dei beneficiari. Pertanto, anche se il documento espressamente non lo prevede, appare utile consigliare che qualora tale evenienza si verificasse, i soggetti cancellati dovrebbero avere cura di comunicare quanto sopra all'autorità amministrativa.
Del tutto palese, invece, che qualora il provvedimento di cancellazione fosse anteriore al 30 giugno 2007 o comunque anteriore alla comunicazione, le organizzazioni non dovranno inviare la comunicazione per mancanza dei requisiti. Dovranno cioè evitare di effettuare una comunicazione che finirebbe per non corrispondere al vero, proprio per mancanza dei succitati requisiti.
La stessa circolare richiama l'attenzione sulla circostanza che una tale comunicazione potrebbe costituire reato, in quanto dichiarazione mendace.
La questione in linea generale condivisibile lascia qualche perplessità nel caso in cui l'associazione cancellata dai registri regionali esperisse le vie giurisdizionali consentite avverso il provvedimento della pubblica amministrazione – nella nostra regione l'amministrazione provinciale, come noto.
Relativamente alle organizzazioni iscritte ai registri regionali della Toscana poiché il procedimento di revisione inizia sostanzialmente a partire dal 30 giugno – termine entro il quale le associazioni devono inviare la comunicazione e la documentazione relativa – è chiaro che salvo casi eccezionali tale eventualità potrebbe presentarsi proprio dopo l'invio della ricordata comunicazione.
Considerazioni analoghe valgono evidentemente nel caso in cui sia l'associazione stessa che chiede la cancellazione dal registro stesso avendo maturato la perdita dei requisiti di cui alla legge n. 266/91.
Resta inteso che se, per qualsiasi motivo, l' associazione restasse comunque Onlus ai sensi del decreto legislativo n. 460/97, cambiano tuttavia tipologia, l'accesso al cinque per mille resta – a nostro parere – valido.
Così, un'associazione che fosse cancellata – su istanza o per provvedimento – dal registro ma mantenesse la qualifica di Onlus per comunicazione ai sensi degli art. 10 e 11 del citato decreto n. 460/97 o viceversa diventasse Onlus di diritto per iscrizione al registro e si cancellasse dall'anagrafe unica delle Onlus potrebbe comunque accedere al cd cinque per mille.
Modalità di esclusione e possibili ricorsi
Il paragrafo 10 della circolare in segnalazione contiene indicazioni relative ad alcuni aspetti procedurali tesi sia ad evitare possibili abusi, sia a garantire i soggetti istanti in ipotesi di diniego dell'iscrizione. In estrema sintesi, essendo la questione meno semplice di quanto possa a prima vista apparire, possiamo richiamare i seguenti principi.
L'Agenzia afferma che trattandosi di procedimento ad istanza di parte occorre adottare la procedura dettata dall'art. 10 bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e che pertanto prima dell'adozione del provvedimento di diniego occorre che l'amministrazione comunichi all'ente che ha fatto istanza i motivi ostativi all'accoglimento della domanda. In tal modo – chiarisce ancora la circolare recente – entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione l'associazione interessata potrà presentare eventuali osservazioni e documentazione.
Tale punto appare senza dubbio di rilievo per quelle associazioni che per qualsiasi motivo dovessero trovarsi escluse dall'iscrizione nei citati elenchi.
Merita di essere segnalata anche una ulteriore problematica, che risulterà auspicabilmente meno frequente.
Qualora vi fosse infatti provvedimento definitivo di esclusione l'eventuale ricorso esulerebbe dalla competenza delle Commissioni tributarie trattandosi di materia non contemplata dall'art. 2 del Decr. Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 e pertanto sarà rimessa agli organi della Giustizia ordinaria tenendo ovviamente presente che trattasi comunque di provvedimento emanato dalla pubblica amministrazione. La circostanza potrebbe porre evidentemente non pochi problemi in particolare alle organizzazioni di modeste dimensioni, tali comunque da valutare con attenzione costi e benefici del ricorso stesso.
Le associazioni che invece trovassero iscrizione nel registro successivamente e comunque in data posteriore alla scadenza dell'invio delle domande non possono accedere al beneficio nel corso del 2007.
Casi particolari
Tra i vari aspetti della circolare n. 30/E del 2007, merita di essere richiamato anche il paragrafo 9 dedicato ad alcune casistiche particolari, ma non infrequenti.
In particolare la lettera b) affronta nuovamente la questione della non corrispondenza tra dati comunicati e dati in possesso dell'anagrafe tributaria stessa. La questione è, per la verità, assai diffusa tra le organizzazioni di volontariato che non sempre, in caso di variazione di sede, di legale rappresentante e di altri fatti, provvedono tempestivamente alle comunicazioni obbligatorie.
La circolare, nella sostanza, esclude che quando la non corrispondenza dipenda da mera omissione della comunicazione di variazione si possa procedere ad esclusione del soggetto dagli elenchi in questione.
Con l'occasione ricordiamo che eventuali modificazioni di sede legale, di legale rappresentante ed altre ancora devono essere tempestivamente – di norma entro trenta giorni - comunicate (tramite apposito modulo) all'anagrafe tributaria anche da parte dei soggetti in possesso del solo codice fiscale.
E' considerato irrilevante anche l'errore che concerne la categoria di appartenenza del soggetto richiedente l'iscrizione purchè ovviamente appartenga comunque ad una categoria ammissibile.
Gli altri soggetti
Le altre parti della circolare sono dedicate alle altre tipologie di soggetti ammessi all'iscrizione negli elenchi in questione. Le richiamiamo rapidamente per singole tipologie:
- associazioni di promozione sociale : si affrontano varie questioni relative alla istituzione o meno dei registri provinciali e, soprattutto, relative alle articolazioni territoriali di enti di rilevanza nazionale;
- cooperative sociali: si affrontano problematiche relative alla mancata iscrizione delle cooperative sociali al relativo Albo, sostitutivo del registro prefettizio;
- associazioni sportive dilettantistiche: ampie considerazioni sono riservate anche a questa tipologia di enti. Nella sostanza si ricorda che l'iscrizione nel registro telematico del Coni non può essere equiparata al riconoscimento previsto dal DPR n. 361/2000;
- parrocchie ed enti ecclesiastici: relativamente a questo soggetti, viene ricordata la loro particolare disciplina di potenziali Onlus 'parziali' e delle rigorose condizioni imposte dalla legge;
- fondazioni: si ricorda che le uniche fondazioni ammesse al beneficio del cinque per mille sono quelle che operano nei settori indicati dall'art. 10 comma 1 del decr. lgs. n. 460/97 e cioè nei settori tipici delle Onlus. Si tratta di una questione che ha fatto discutere fin dall'inizio del provvedimento e che finisce per escludere una vasta tipologia di fondazioni, ad esempio quelle relative agli ordini professionali.
Nuova Raccolta normativa commentata
"Leggi Fiscali e Volontariato"
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