Regolamento Delegazione

ART. 1 – COSTITUZIONE
  1. La Delegazione territoriale è la struttura istituzionale di partecipazione attraverso la quale il Cesvot articola la propria presenza sul territorio provinciale (o del circondario).
ART. 2 - FINALITA'
  1. La Delegazione ha lo scopo di favorire, attraverso appositi momenti consultivi ed associativi, la più ampia partecipazione degli Enti del terzo settore locali alla definizione degli indirizzi e degli obiettivi, del programma annuale di attività del Cesvot e delle modalità con cui attuarlo.
  2. Nella realizzazione delle proprie attività la Delegazione si ispira ai principi di art. 17 Codice terzo settore e in particolare si avvale, promuovendolo, della partecipazione del volontariato.
ART. 3 – STRUTTURA ISTITUZIONALE DELLE DELEGAZIONI
  1. La struttura istituzionale della Delegazione è composta da:
    - l’assemblea di Delegazione;
    - il direttivo di Delegazione;
    - il presidente di Delegazione.
  2. La Delegazione può decidere di costituire:
    - un ufficio di presidenza (composto dal presidente e da un massimo di tre vicepresidenti, di cui uno vicario);
    - coordinamenti di settore e/o gruppi di lavoro, ai sensi del successivo art. 7
  3. Alle sedute di cui ai commi precedenti e quale condizione di validità delle stesse, partecipa senza diritto di voto la struttura operativa e redige i relativi verbali.
ART. 4 – ASSEMBLEA DI DELEGAZIONE
  1. Sono membri dell’assemblea di Delegazione, di seguito denominati aderenti, le organizzazioni di volontariato e gli Enti del Terzo settore, non costituiti in una delle forme del libro V del codice civile e fatta eccezione per le cooperative sociali, che si avvalgano di volontari ai sensi dell’art. 17 del Codice del Terzo settore, aventi sede legale nel territorio.
  2. L’assemblea di Delegazione è presieduta dal Presidente che la convoca almeno una volta l’anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario la maggioranza del Direttivo
  3. La convocazione dell’assemblea di Delegazione può essere richiesta da almeno un quarto degli aderenti; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta.
  4. L’assemblea di Delegazione è convocata dal Presidente mediante lettera o posta elettronica da inviarsi almeno 15 giorni prima della data di convocazione e con indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.
  5. In prima convocazione l’assemblea di Delegazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei presidenti o loro delegati  degli aderenti. Ciascuno aderente può delegare altro aderente a rappresentarla in assemblea. In seconda convocazione l’assemblea di Delegazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.
  6. Ciascuno aderente non può essere portatore di più di una delega.
  7. Le deliberazioni dell’assemblea di Delegazione sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e con voto di norma palese.
  8. L’assemblea  ha i seguenti compiti:
    - avanza proposte sul programma annuale di attività del Cesvot;
    - elegge i 18 membri del direttivo di Delegazione, di cui almeno 10 espressi da organizzazioni di volontariato.
ART. 5 – DIRETTIVO DI DELEGAZIONE
  1. Il direttivo di Delegazione è formato da 18 membri eletti dall’assemblea di Delegazione e di cui almeno 10 espressione di organizzazioni di volontariato. Nel caso di parità nel numero delle preferenze ottenute  si effettuerà il sorteggio tra i candidati.
  2. Il direttivo di Delegazione è convocato dal presidente di Delegazione, fatta salva la seduta di insediamento. Si riunisce almeno tre volte l’anno e ogni qualvolta la metà dei suoi membri ne facciano richiesta.
  3. Il direttivo è validamente costituito quando è presente almeno metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti e con voto palese salvo che nell’ipotesi di elezione del Presidente e dei vicepresidenti. In questa ultima ipotesi il direttivo è validamente costituito quando è presente  la metà più uno dei suoi membri. Non è ammesso il voto per delega.
  4. Il direttivo ha i seguenti compiti:
    - elegge il presidente di Delegazione ed i vicepresidenti;
    - concorre alla programmazione generale attraverso la rappresentazione delle esigenze e dei bisogni degli enti del terzo settore del territorio, con specifico riguardo al sostegno e rafforzamento del volontariato e dell’azione volontaria;
    - evidenzia, in ordine la punto precedente, le priorità tematiche del territorio;
    - concorre ai processi di programmazione delle iniziative di Delegazione da svolgere nel territorio;
    - favorisce e promuove la partecipazione di tutte gli enti del terzo settore del territorio ai servizi di Cesvot e alle attività della Delegazione;
    - favorisce e promuove la collaborazione degli enti del terzo settore con le istituzioni locali;
  5. I componenti del direttivo non ricevono alcuna remunerazione ma solo un rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate in dipendenza della loro carica con modalità disciplinate da regolamento approvato dagli organi sociali.
  6. Al fine di realizzare una omogenea rappresentazione dei bisogni e delle esigenze degli enti del terzo settore del territorio come descritta dal comma 4 nonché per consentire la necessaria integrazione con le funzioni regionali allo stesso scopo, i componenti del direttivo redigono, quale adempimento essenziale connesso alla funzione loro assegnata, un questionario nominativo somministrato periodicamente dalla sede regionale.
  7. La cessazione della carica di un membro del direttivo avviene per decesso, dimissioni, decadenza per assenza ingiustificata per tre volte consecutive ovvero per mancata compilazione del questionario di cui al comma precedente senza idonea giustificazione. Eventuali giustificazioni devono essere presentate in forma scritta.
  8. In caso di cessazione il componente cessato viene sostituito dal primo dei non eletti. Qualora non sia possibile individuare il primo dei non eletti, si procede alla elezione del componente cessato alla prima assemblea utile.
ART. 6 - PRESIDENTE DI DELEGAZIONE
  1. Il presidente e i vicepresidenti sono eletti dal direttivo di Delegazione, di norma con voto segreto.
  2. Il presidente di Delegazione presiede e, d’intesa con la struttura operativa, convoca l’assemblea ed il direttivo di Delegazione. L’assemblea di avvio di mandato ed il direttivo di insediamento sono convocati dal presidente regionale.
  3. Il presidente di Delegazione, o suo vice, partecipa all’assemblea del Cesvot con voto consultivo.
  4. Il Presidente partecipa al comitato di coordinamento dei presidenti di Delegazione e rappresenta la Delegazione in tutti i contesti istituzionali ed operativi di Cesvot.
  5. In caso di assenza o di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte, nell’ordine, dal vicepresidente vicario o da altro vicepresidente fino a scadenza del mandato salvo diversa decisione dell’assemblea di Delegazione.
  6. L’ufficio di presidenza della Delegazione, composto da presidente e vicepresidenti, è convocato dal presidente e svolge funzioni istruttorie rispetto agli argomenti all’ordine del giorno del direttivo e dell’assemblea di Delegazione.
ART. 7 – GRUPPI DI LAVORO
  1. Al suo interno del direttivo di Delegazione può costituire gruppi di lavoro al fine di avviare una riflessione su precise tematiche, facilitando e favorendo la partecipazione degli enti del Terzo settore alla definizione dei programmi di attività del Cesvot.
  2. I gruppi di lavoro possono nominare coordinatori al fine di effettuare funzioni istruttorie e preparatorie di natura tecnica in ausilio al direttivo di Delegazione.
ART. 8 – SPECIFICI REQUISITI ED INCOMPATIBILITA’
  1. Per ricoprire le cariche di Presidente e membro di direttivo di Delegazione, oltre a quanto previsto dallo statuto, si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza di cui alla let. i) dell’art. 61 comma 1 Codice Terzo Settore ed art. 10 bis Statuto, come di seguito rappresentati:
    - Requisiti di onorabilità, con riferimento all’assenza di condanne passate in giudicato rispetto ai reati indicati dall’art. 80 Dlgs n.50 del 18/04/2016 (cd. codice dei contratti pubblici), con riferimento all’assenza di cause di ineleggibilità o decadenza di cui all’art. 2382 c.c. ovvero con riferimento all’assenza di circostanze obiettive che arrechino un pregiudizio alla reputazione del soggetto coinvolto;
    - Requisiti di professionalità, riferiti alla presenza di esperienza o conoscenza del fenomeno del volontariato e del terzo settore
    - Requisiti di incompatibilità, riferiti all’assenza di incarichi di governo nazionale, di giunta regionale, di giunta di Comune capoluogo di provincia.
    - Requisiti di indipendenza, riferiti all’assenza di ruoli od incarichi in organismi formalmente investiti del controllo esterno dell’ente
  2. La carica di Presidente non può essere assunta da chi si trova nelle condizioni di cui all’articolo 61 comma 1, lett. i), nn. 1), 2), 3) e 4) del Codice del Terzo settore.
  3. Sulla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al primo comma si pronuncia il Collegio dei Garanti su istanza scritta avanzata da un organo sociale o da un socio.
ART. 9 - STRUTTURA OPERATIVA
  1. Tenuto conto anche delle indicazioni della Delegazione, il direttivo regionale dota il territorio di risorse umane e strumentali coerenti con il quadro programmatico, organizzativo e finanziario approvato dagli organi sociali e rispondenti in via funzionale alla direzione.
  2. La struttura operativa individuata ai sensi del comma precedente organizza, distribuisce e dispone secondo l’ordine ed il criterio più efficiente ed efficace le attività che questa è chiamata a svolgere per il raggiungimento degli obiettivi individuati dalla direzione in attuazione degli indirizzi del direttivo regionale di Cesvot.
  3. La struttura operativa partecipa senza diritto di voto a tutte le attività della Delegazione (assemblea, direttivo, ufficio di presidenza, gruppi di lavoro) e redige in bozza il verbale di dette riunioni.
  4. La struttura operativa concorda con il Presidente di Delegazione il calendario degli incontri istituzionali (assemblea, direttivo, ufficio di presidenza) in modo da garantire la presenza a tali sedute.
  5. La struttura operativa svolge le proprie funzioni in forza del mansionario approvato dagli organi sociali ed eventualmente integrate da specifiche disposizioni di servizio. In particolare, la struttura operativa, in base alle direttive della direzione regionale:
  6. provvede alla tenuta e all’aggiornamento dell’elenco delle associazioni aderenti, al disbrigo della corrispondenza, alla redazione ed alla conservazione dei verbali delle riunioni dell’assemblea, del direttivo e dell’ufficio di presidenza della Delegazione:
    - illustra agli organismi della Delegazione il programma annuale di attività;
    - provvede a tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione del programma di attività approvato dagli organi sociali;
    - provvede alla gestione e contabilità del fondo economale stanziato dal Cesvot in base al regolamento vigente per le spese economali ed approvato dagli organi sociali di Cesvot.
ART. 10 - ORGANI DI CONTROLLO E GARANZIA
  1. Le attività di controllo e garanzia sulle attività delle Delegazioni sono svolte dagli organi di controllo e garanzia del Cesvot.
ART. 11 - NORMA FINALE
  1. I direttivi delle Delegazioni territoriali durano in carica 4 anni. I loro componenti non possono ricoprire la carica per più di quattro (4) mandati consecutivi. I presidenti delle delegazioni territoriali durano in carica quattro (4) anni e non possono effettuare più di due (2) mandati consecutivi. La carica di presidente di Delegazione non può comunque essere rivestita dalla stessa persona per più di nove (9) anni.
  2. In caso di sostituzione per cessazione dalla carica, si considera mandato effettuato ai fini del computo di cui al comma precedente, quello in cui la causa di cessazione si è verificata nei primi 24 mesi del mandato stesso.
  3. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni dello statuto e del regolamento regionale.
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